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DL 185/2008 convertito in legge: obbligatoria la P.E.C.

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E' stato convertito nella legge n.2 del 28/01/2009, il decreto legge 185 del 29/11/2008. Nelle modifiche apportate si evidenziano quelle relative all'articolo 16, in merito alla posta elettronica certificata (P.E.C.)

L'articolo 16 della legge n. 2 del 28/01/2009 di conversione del DL. 185/2008, ai commi 6 e 7, prevede espressamente l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, con tempistiche e modalità differenti tra loro, e al comma 11 modifica il regolamento che disciplina l'utilizzo della PEC, abrogando il comma 4 dell'art. 4 del Dpr 68/2005.

Imprese
Le imprese costituite in forma societaria dal 30/11/2008 sono tenute ad indicare nella domanda di iscrizione al registro imprese (mod. S1) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Le imprese già costituitesi alla medesima data devono provvedere entro tre anni dal 30/11/2008 a fornire analoga comunicazione al registro imprese (Mod.S2; S5).

In alternativa all'indirizzo di posta elettronica "certificata" potrà essere adottato un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni nonché l'integrità del contenuto delle stesse e l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le eventuali successive variazioni sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sarà visibile sulle visure e sui certificati rilasciati dalle Camere di Commercio.

Professionisti
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato dovranno provvedere entro il 30/11/2009 alla comunicazione ai rispettivi ordini o collegi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni nonché l'integrità del contenuto delle stesse e l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Gli ordini/collegi saranno tenuti alla pubblicazione di un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, dei dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Al comma 11 dell’articolo 16 è abrogato il comma 4 dell’articolo 4 del Dpr 68/2005 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3".
Il comma 4 dell’art. 4 del summenzionato regolamento prevedeva che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nelle visure e nei certificati della CCIAA costituisse l'esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge all'impresa, di accettare il ricevimento di messaggi PEC. Con la sua abrogazione, la predetta indicazione nelle visure e nei certificati della camera di commercio costituisce un obbligo ad accettare messaggi Pec, conseguente all’obbligo di comunicare, con modalità diverse, al R.I. il proprio indirizzo di PEC (c.6 art.16 L.2/2009) e quindi la sua automatica pubblicazione nelle visure e nei certificati.

Restano escluse dall'obbligo le imprese costituire in forma individuale.

Last changed: 27-07-2010 at 12:58 PM

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